E' vietata la raffinazione degli olii di qualsiasi specie e dei grassi concreti destinati ad usi commestibili, con metodi diversi da quelli ammessi per la raffinazione degli olii di oliva, destinati agli stessi usi. E' vietato produrre, vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per uso alimentare, i prodotti di cui al precedente comma, ottenuti con processo di esterificazione o di sintesi.

Testo vigente dal 10 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1104~art1 · fonte del testo