E' vietato detenere impianti di esterificazione negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile, a meno che tali impianti non siano resi inservibili. E' altresi' vietato detenere glicerina negli stabilimenti di cui al precedente comma o nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

Testo vigente dal 10 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1104~art2 · fonte su Normattiva