((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)). 1 ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)). 1 Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorita' assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1, lettere a) e b), nonche' i conduttori dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753

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Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente comma salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

Testo vigente dal 30 novembre 1980

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-11-11;584~art2 · fonte su Normattiva