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I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila. Le persone indicate al terzo comma dell'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da lire ventimila a lire centomila; tale somma viene aumentata della meta' nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b). L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non e' trasmissibile agli eredi.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1975 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1975-11-11;584~art7 · fonte su Normattiva