Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1950 al 22 dicembre 2008. 89 parole tolte in 5 capoversi.
tolto: L'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, entra in vigore, a modifica di quanto disposto dal successivo art. 36, contemporaneamente alla presente legge, il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
tolto: La presente legge, munita del sigillo, dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 12 dicembre 1950
tolto: EINAUDI
tolto: DE GASPERI - MARAZZA - PELLA - SEGNI - TOGNI Visto, il Guardasigilli: SEGNI
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-12-12;986~artunico · fonte del testo