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[1]L'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, entra in vigore, a modifica di quanto disposto dal successivo art. 36, contemporaneamente alla presente legge, il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

[2]La presente legge, munita del sigillo, dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 12 dicembre 1950

[4]EINAUDI

[5]DE GASPERI - MARAZZA - PELLA - SEGNI - TOGNI Visto, il Guardasigilli: SEGNI

Testo in vigore dal 20 dicembre 1950 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1950-12-12;986~artunico · fonte del testo