Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1963 al 15 giugno 2006. Leggi il testo vigente →

L'articolo 22 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e' sostituito dal seguente: Articolo 22. - "E' dovuta alle lavoratrici agricole di cui all'articolo 1 della presente legge, non aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa, di parto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, una indennita' una tantum nella misura sottoindicata a fianco di ciascuna categoria: 1°) salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, lire 35.000;. 2°) braccianti o compartecipanti abituali, lire 35 mila; 3°) braccianti o compartecipanti occasionali, lire 25.000; 4°) braccianti o compartecipanti eccezionali, lire 20.000; L'indennita' di cui sopra sara' corrisposta in due rate, delle quali la prima all'inizio del periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto".

Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 15 giugno 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-01-09;7~art4 · fonte su Normattiva