Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 46/1993

    Questione infondata
    10 febbraio 1993

    L'art. 1, l. n. 7 del 1963, riducendo tassativamente ai tre casi indicati nell'art. 3, secondo comma, l. n. 860 del 1950, la facoltà del datore di lavoro di provare che il licenziamento della lavoratrice sposata da non più di un anno non è stato effettuato a causa del matrimonio, ha sopravanzato la finalità perseguita dall'originario disegno di legge (contrastare la prassi dei licenziamenti di lavoratrici per causa di matrimonio) e ha assunto, oltre al valore di provvedimento repressivo di un'ipotesi di licenziamento (individuale) illecito, anche quello positivo di provvedimento promozionale del matrimonio stesso e della famiglia legittima (artt. 2, 4, 35, 37, 41, secondo comma, 29 e 31 Cost.). In relazione alla sospensione del potere di recesso prevista in capo al datore, la condizione di tale lavoratrice, è quindi analoga a quella della dipendente in comporto per maternità, con la conseguenza che essa, nel periodo di tempo definito dal predetto art. 1, terzo comma, l. n. 7 del 1963, non può essere colpita da licenziamento individuale se non negli indicati limiti, ne' assoggettata alle procedure di messa in mobilità o di licenziamento collettivo per riduzione del personale regolate dalla l. n. 223 del 1991. - Cfr. S. n. 61/1991.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: "Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri"

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  • Ordinanza n. 200/1983

    Questione infondata
    29 giugno 1983

    Questione già dichiarata non fondatata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., sulla base di principio tuttora valido e da ritenersi manifestamente infondata in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto non è configurabile una violazione del diritto di difesa quando, come nella specie, la relativa regolamentazione resti nell'ambito della configurazione e dei confini che derivano dal diritto sostanziale riconosciuto alla parte. - S. n. 27/1969.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost. · Art. 1 Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: "Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri"

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  • Sentenza n. 27/1969

    Questione infondata
    5 marzo 1969

    Tra i mezzi scelti dal legislatore per rendere effettivamente operante il divieto del licenziamento delle lavoratrici che contraggono matrimonio e dell'inserzione nei contratti di lavoro e nei regolamenti delle "clausole di nubilato", sancito dalla legge 9 gennaio 1963, n. 7, è la presunzione, posta dall'art. 1, ultimo comma, della legge medesima, che il licenziamento, se intimato fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, ed il compimento di un anno dalla celebrazione stessa, sia stato determinato dal matrimonio della lavoratrice, e non da altre cause. Per vincere tale presunzione il datore di lavoro ha facoltà di provare che la lavoratrice non è stata licenziata a causa di matrimonio, nei soli casi: a) di colpa della lavoratrice che costituisca giusta causa per la risoluzione del rapporto; b) di cessazione dell'attività dell'azienda alla quale ella sia addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto per scadenza del termine. Da tali ipotesi va esclusa quella concernente la riduzione di personale. Peraltro anche in questo caso l'imprenditore resta libero di valutare le esigenze connesse al ridimensionamento della sua azienda ed è solo vincolato a non includere fra i dipendenti sacrificati la donna che si trovi nella situazione prevista dalla legge.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 37 cost. · Art. 47 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-01-09;7~art1 · fonte su Normattiva