I commi terzo e quarto dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "L'uso di apparecchi o di congegni automatici e semiautomatici da giuoco e' vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. Si considerano apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da giuoco, quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita. Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 8.000 a 40.000. Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, puo' essere revocata".

Testo vigente dal 1 giugno 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 97/1983

    Questione infondata
    18 aprile 1983

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., degli artt. 110 t.u.l.p.s., come modificato dall'art. 1 l. 20 maggio 1965 n. 507, nonché 718, 719 e 721 c.p.: infatti la punizione a titolo di concorso formale di chi tenga un apparecchio semiautomatico da gioco, che sia anche strumento di gioco d'azzardo non determina una sperequazione di pena ed è perciò da ritenere ragionevole.

    Art. 718 c.p. · Art. 719 c.p. · Art. 721 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 12/1970

    Questione infondata
    4 febbraio 1970

    Perché apparecchi o congegni automatici o semiautomatici debbano essere considerati da giuoco e non da mero trattenimento, è sufficiente che il giuocatore attraverso l'uso dell'apparecchio possa conseguire un risultato che gli consenta una nuova utilizzazione di esso, senza il versamento di alcun corrispettivo. Infatti nella normativa di cui alla legge 20 maggio 1965, n. 507, che modifica il T.U. delle leggi di p.s., la terminologia adottata (giuoco, apparecchi o congegni da giuoco, apparecchi che possono dar luogo a scommesse) non deve essere intesa nel senso rigorosamente tecnico che si riscontra a proposito di altri istituti o di altre norme (segnatamente di diritto civile), bensì in senso più generale (o generico) in quanto tende ad indicare, quale oggetto del divieto, dati comportamenti del giuocatore e date utilità (immediate o mediate) che questi può conseguire e che lo inducano a servirsi dell'apparecchio o del congegno.

    Art. 41 cost. · Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 1 Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-05-20;507~art1 · fonte del testo