La produzione e l'importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo o di componenti caratteristiche degli stessi sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero, ed alle prescrizioni stabilite per impedirne l'utilizzazione nei luoghi indicati nell'articolo 718 del codice penale. Le attivita' di produzione e di importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' possono essere svolte previa comunicazione diretta, rispettivamente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero, corredata della autocertificazione attestante la non abilitazione dell'apparecchio o congegno al gioco d'azzardo.

Testo vigente dal 17 ottobre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-06;425~art2 · fonte su Normattiva