Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 1962 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

I documenti caratteristici possono formare oggetto di reclamo: per incompetenza, delle autorita' che si sono pronunciate; per il periodo di tempo cui si riferiscono; per i dati di fatto errati ed esattamente controllabili che l'interessato desume dalla comunicazione. Il reclamo deve essere presentato entro sessanta giorni dalla comunicazione. Entro lo stesso termine puo' essere presentato reclamo per mancanza di documentazione caratteristica riguardante periodi precedenti a quelli cui si riferisce la comunicazione. Le autorita' gerarchiche del militare che ha proposto reclamo esprimono sul reclamo stesso il proprio parere e lo trasmettono per le decisioni al Ministero della difesa, ovvero al Ministero delle finanze se trattasi di reclamo presentato dai militari della Guardia di finanza.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-11-05;1695~art4 · fonte del testo