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Sono abrogati la legge 22 gennaio 1942, n. 92 e l'articolo 5 della legge 4 agosto 1942, n. 915. Fino a quando non saranno emanati i regolamenti di cui all'articolo 5 continueranno ad applicarsi le norme regolamentari vigenti per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e la Guardia di finanza, in quanto compatibili con le norme della presente legge.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1962 al 9 ottobre 2010
