Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari e' di tre anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 30 settembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-09-28;336~art1 · fonte su Normattiva