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E' elevato a cinque miliardi il limite previsto dall'art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, e dall'art. 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, per l'emissione a favore dei competenti intendenti di finanza degli ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1961 al 4 maggio 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1614~art1 · fonte del testo