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Le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1958, n. 1174, sono sostituite dalle seguenti: "E' elevato da 32 a 35 anni il limite massimo di eta' per l'ammissione ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, di medico e di veterinario condotto, di ostetrica, di medico e veterinario addetto agli uffici sanitari comunali, di direttore di macello, di medico dei servizi comunali d'ispezione sull'assistenza sanitaria, di veterinario dei servizi comunali d'ispezione veterinaria, di medico e di chimico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, di medico addetto ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia. L'elevazione del limite di eta' previsto dal precedente comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purche' complessivamente non si superino i 40 anni ed i 45 anni per i mutilati, gli invalidi di guerra e le categorie assimilate".

Testo in vigore dal 11 aprile 1961 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;201~artunico · fonte del testo