La spesa relativa alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione dei contributi e all'accertamento dei soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi della presente legge e delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 22 novembre 1954, n. 1136, e' posta a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate. L'ammontare relativo e' annualmente determinato con decreto del Ministro per il lavoro e le previdenza sociale, in misura che, in ogni caso, non deve superare il due per cento dell'importo delle prestazioni erogate da delle gestioni.

Testo vigente dal 31 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9~art19 · fonte su Normattiva