Chiunque omette la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 10 o presenta la dichiarazione stessa inesatta o incompleta, e' punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000. E' altresi', punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 15.000 il mezzadro o il colono parziario che rifiuti, senza giustificato motivo, di controfirmare la dichiarazione di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 31 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9~art25 · fonte su Normattiva