Art. 443 c.o.m. — Omissione di denuncia o denuncia inesatta
Chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'ordine di fare, nei modi e nei termini stabiliti, la denuncia prevista dall'articolo 399 o la fa inesattamente, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10,00 a euro 516,00. 2- Nei casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 1.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva