Chiunque viola le disposizioni della presente legge, rendendo false dichiara, o compiendo altri atti fraudolenti, ((e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila)).

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9~art26 · fonte su Normattiva