Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047: articolo 1, secondo comma; articolo 2, dalle parole: "sempre che", sino al la fine dell'articolo; articolo 3; articolo 4, secondo comma; articolo 5, commi dal primo al sesto; articolo 8, ultimo comma; articolo 11, penultimo comma; articolo 16. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 22 novembre 1954, n. 1136: articolo 1, comma primo, della parola "sempreche'" sino alla fine del comma; articolo 1, commi secondo e terzo; articolo 24, comma terzo. E' altresi' abrogata ogni altra disposizioni in contrasto o incompatibile con quelle dettate dalla presente legge.
Testo vigente dal 31 gennaio 1963
