((I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, hanno diritto alla pensione:
- 1)al compimento del 650 anno di eta' per gli uomini e del 600 anno di eta' per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati, in loro favore, almeno: 2.310 contributi giornalieri per gli uomini; 1.560 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
- 2)a qualunque eta', quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e quando:
- a)siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati, in loro favore, almeno: 780 contributi giornalieri per gli uomini; 520 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
- b)risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, almeno: 156 contributi giornalieri per gli uomini; 101 contributi giornalieri per le donne e i giovani)). Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidita' nonche' per il diritto alla pensione ai superstiti ai sensi del primo comma dell'articolo 13 sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, possono essere computati in favore dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, per ciascun anno, non piu' di 156 contributi giornalieri per gli uomini e non piu' di 104 contributi giornalieri per le donne ed i giovani.
Testo vigente dal 15 agosto 1965
