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All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge per l'anno finanziario 1966, si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 13 luglio 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-06-24;513~art3 · fonte del testo