Il quarto e quinto comma dell'art. 314 dei testo unico della legge comunale e provinciale, approvato dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono cosi' modificati: "Le spese facoltative consentite dal presente articolo devono essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare, in alcun modo, per i Comuni e le Province, che eccedano i limiti normali, il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie. "Tale percentuale e' ridotta al 10 per cento per i Comuni e per le Province che eccedono il secondo limite". Il sesto comma del predetto articolo, aggiunto dalla legge 28 aprile 1951, n. 346, e' cosi' modificato: "Le dette percentuali del 20 e del 10 per cento possono essere elevate fino al 25 e al 15 per cento, sempre the tale aumento riguardi esclusivamente spese per la assistenza - alimentare, sanitaria e scolastica - all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi i contributi destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorita' scolastica, all'Opera nazionale maternita' e infanzia e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere pie o altri Enti pubblici. "In ogni caso almeno il 30 per cento della maggiorazione dovra' essere destinato come contributo al Patronato scolastico del Comune".

Testo vigente dal 28 giugno 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-06-12;506~artunico · fonte del testo