Nel testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e' aggiunto il seguente comma dopo il quinto comma dell'art 314: "Le dette percentuali del dieci e cinque per cento possono essere elevate rispettivamente fino al quindici e al dieci per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza - alimentare, sanitaria e scolastica - alla infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi contributi destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorita' scolastica, all'O.M.I. e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere pie o altri Enti pubblici. In ogni caso almeno il 30 per cento della maggiorazione dovra' essere destinato come contributo al Patronato scolastico del Comune".

Testo vigente dal 29 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-04-28;346~artunico · fonte del testo