E' elevato a lire 1 miliardo il limite previsto dall'articolo 58 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per la emissione di aperture di credito ai fini della devoluzione a favore dei Comuni della quota del 75 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse (articolo 3 della legge 26 novembre 1955 n. 1109 e articolo 4 della legge 20 dicembre 1959 n. 1102). La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 19 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-24;1299~art2 · fonte del testo