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Il limite massimo di eta' per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non puo' essere differenziato in ragione del sesso. Tale limite non puo' essere inferiore al 35° anno di eta'.
Testo in vigore dal 22 giugno 1978 al 15 febbraio 1989
