Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 giugno 1978 al 15 febbraio 1989. Leggi il testo vigente →

Il limite massimo di eta' per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non puo' essere differenziato in ragione del sesso. Tale limite non puo' essere inferiore al 35° anno di eta'.

Testo in vigore dal 22 giugno 1978 al 15 febbraio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

urn:nir:stato:legge:1978-06-03;288~art3 · fonte su Normattiva