La lettera a) del primo comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e' sostituita dalla seguente: "a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso".
Testo vigente dal 22 giugno 1978
