Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso in qualita' di operai vedove ed orfani di guerra e vedove ed orfani di caduti per causa di servizio di cui all'articolo 4 nella proporzione del 2 per cento in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze. La stessa percentuale si applica anche in rapporto agli operai assunti in via eccezionale con contratto di diritto privato. Per gli aspiranti all'assunzione nella 1ª e 2ª categoria e' richiesto l'accertamento della idoneita' professionale mediante apposita prova. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese ai personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici. Il limite massimo di eta' per l'assunzione delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio e', in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.

Testo vigente dal 25 novembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-11-15;1288~art7 · fonte su Normattiva