Sino al 31 dicembre 1953 le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione fruiranno, per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di un'elevazione del limite massimo di eta' pari a quello di cui fruiscono i mutilati e gli invalidi di guerra, da cumularsi con quella disposta, dalla legge 3 maggio 1950, n. 223.

Testo vigente dal 31 ottobre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-10;843~art1 · fonte del testo