Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008. 93 parole tolte.
tolto: L'art. 2 del regio decreto-legge 2 luglio 1936, n. 1640, e' sostituito dal seguente: "La gessatura dei mosti destinati alla vinificazione e' tollerata, ma i vini gessati contenenti piu' di grammi 1,50 per litro di solfati, calcolati come solfato neutro di potassio, non possono essere venduti per consumo diretto. Per i vini marsala e per gli altri vini speciali ai sensi delle leggi vigenti, contenenti solfati calcolati come solfato neutro di potassio, il limite massimo di solfati consentito per la vendita per consumo diretto e' di grammi 2,50 per litro".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-02-15;46~artunico · fonte del testo