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L'art. 2 del regio decreto-legge 2 luglio 1936, n. 1640, e' sostituito dal seguente: "La gessatura dei mosti destinati alla vinificazione e' tollerata, ma i vini gessati contenenti piu' di grammi 1,50 per litro di solfati, calcolati come solfato neutro di potassio, non possono essere venduti per consumo diretto. Per i vini marsala e per gli altri vini speciali ai sensi delle leggi vigenti, contenenti solfati calcolati come solfato neutro di potassio, il limite massimo di solfati consentito per la vendita per consumo diretto e' di grammi 2,50 per litro".
Testo in vigore dal 24 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008
