Il deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno deve essere effettuato, con le modalita' di cui agli articoli 14, 15 e 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non prima delle ore 8 del quarantanovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'articolo 16 sopra citato, il depositante deve eleggere domicilio in Roma. Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello ricusato non puo' piu' essere sostituito. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:

  • a)un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;
  • b)un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunita' europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall'articolo 31. Il Ministero dell'interno:
  • a)comunica a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione le designazioni di cui alla lettera a) del comma precedente;
  • b)rilascia, per ciascun delegato effettivo e supplente di cui alla lettera b) del precedente comma, attestazione dell'avvenuta designazione.

Testo vigente dal 30 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art11 · fonte su Normattiva