Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale e' costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non piu' di 35.000 elettori. 16 I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullita' della lista. ((Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione e' certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorita' diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere)). Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione puo' essere, altresi', effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo precedente, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura. Nessun candidato puo' essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullita' della sua elezione. Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione. All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la meta', con arrotondamento all'unita'. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso. 14 Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia puo' collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno. A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' compreso il comune capoluogo della provincia.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 aprile 2014, n. 65

14

La L. 22 aprile 2014, n. 65, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui al comma 2, si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle di cui al comma 1."

D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2024, n. 38

16

Il D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2024, n. 38, ha disposto (con l'art. 4-septies, comma 1) che "Limitatamente alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna circoscrizione elettorale e' ridotto della meta'".

Testo vigente dal 29 marzo 2024

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 165/2016

    Questione inammissibile
    7 luglio 2016

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse in riferimento agli artt. 2, 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost. - degli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (come modificati dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10), recanti la disciplina per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, perché i giudici rimettenti si limitano a richiamare, quanto all'interesse ad agire, le precedenti decisioni di altri organi giurisdizionali; nonché, quanto al petitum , il contenuto delle domande presentate dai ricorrenti. La domanda si rivela così priva di argomentazione, perché non raggiunge la soglia di sufficienza e non implausibilità richiesta per consentire lo scrutinio del giudice costituzionale. I giudici rimettenti non offrono infatti un'adeguata motivazione sull'appartenenza dei ricorrenti alle specifiche minoranze linguistiche (asseritamente discriminate rispetto a quelle di lingua francese, tedesca e slovena), e non tengono conto che le disposizioni di legge regolanti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia consentono una tutela non solo successivamente alle elezioni, attraverso l'impugnazione dei risultati elettorali, ma anche nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, nelle ipotesi previste dall'art. 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, giustificando il differente trattamento rispetto alle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale. Sulla necessità che l'ordinanza di rimessione argomenti, quanto all'interesse ad agire e al petitum , in modo sufficiente e non implausibile, v., ex multis , le citate sentenze nn. 110/2015, 200/2014, 91/2013 e 41/2011. Sul principio per cui il sindacato su atti immediatamente lesivi del diritto a partecipare alle elezioni rappresenta una garanzia fondamentale dei cittadini e deve svolgersi attraverso una tutela giurisdizionale piena e tempestiva, v. la citata sentenza n. 236/2010. Sulla diversità delle questioni di legittimità costituzionale relative alle modalità di elezione dei parlamentari europei spettanti all'Italia rispetto a quelle sollevate nell'ambito di azioni volte all'accertamento della pienezza del diritto di voto in relazione alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, v. la citata sentenza n. 259/2009 e la citata ordinanza n. 512/2000.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 48 cost. · Art. 51 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art12 · fonte su Normattiva