L'ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo ereda, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:

  • 1)determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell'articolo 12, gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale e' collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno; ((1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi)); ((2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale)).
  • 3)procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi cosi' assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalita' di cui al precedente n. 2), ottenendo cosi' il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell'articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si e' ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano piu' seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalita' sopra previste. L'ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare e' depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.

Testo vigente dal 24 febbraio 2009

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 239/2018

    Questione infondata
    21 dicembre 2018

    Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per violazione della discrezionalità del legislatore, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento fissata per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale a condizione che il suo esercizio non si traduca nell'adozione di una disciplina manifestamente irragionevole; ne discende l'ammissibilità delle questioni sollevate dal rimettente, che non chiede una pronuncia sostanzialmente additiva o sostitutiva della vigente clausola di sbarramento con altra ritenuta conforme al canone di ragionevolezza, ma si limita a rilevare il contrasto della normativa censurata con i parametri costituzionali indicati. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 193 del 2015, n. 275 del 2014 e n. 1 del 2014, n. 271 del 2010; ordinanza n. 260 del 2002 ). L'individuazione del sistema elettorale ritenuto più idoneo in relazione al contesto storico-politico di riferimento non è, in assoluto, esente dal sindacato di costituzionalità, ben potendo essere censurata qualora risulti affetta da un vizio di manifesta irragionevolezza, cosicché il sindacato della Corte costituzionale è chiamato a verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 1 del 2014 ).

    Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 48 cost. · Art. 21 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia))

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  • Ordinanza n. 165/2016

    Questione inammissibile
    7 luglio 2016

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse in riferimento agli artt. 2, 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost. - degli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (come modificati dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10), recanti la disciplina per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, perché i giudici rimettenti si limitano a richiamare, quanto all'interesse ad agire, le precedenti decisioni di altri organi giurisdizionali; nonché, quanto al petitum , il contenuto delle domande presentate dai ricorrenti. La domanda si rivela così priva di argomentazione, perché non raggiunge la soglia di sufficienza e non implausibilità richiesta per consentire lo scrutinio del giudice costituzionale. I giudici rimettenti non offrono infatti un'adeguata motivazione sull'appartenenza dei ricorrenti alle specifiche minoranze linguistiche (asseritamente discriminate rispetto a quelle di lingua francese, tedesca e slovena), e non tengono conto che le disposizioni di legge regolanti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia consentono una tutela non solo successivamente alle elezioni, attraverso l'impugnazione dei risultati elettorali, ma anche nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, nelle ipotesi previste dall'art. 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, giustificando il differente trattamento rispetto alle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale. Sulla necessità che l'ordinanza di rimessione argomenti, quanto all'interesse ad agire e al petitum , in modo sufficiente e non implausibile, v., ex multis , le citate sentenze nn. 110/2015, 200/2014, 91/2013 e 41/2011. Sul principio per cui il sindacato su atti immediatamente lesivi del diritto a partecipare alle elezioni rappresenta una garanzia fondamentale dei cittadini e deve svolgersi attraverso una tutela giurisdizionale piena e tempestiva, v. la citata sentenza n. 236/2010. Sulla diversità delle questioni di legittimità costituzionale relative alle modalità di elezione dei parlamentari europei spettanti all'Italia rispetto a quelle sollevate nell'ambito di azioni volte all'accertamento della pienezza del diritto di voto in relazione alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, v. la citata sentenza n. 259/2009 e la citata ordinanza n. 512/2000.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 48 cost. · Art. 51 cost.

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  • Sentenza n. 110/2015

    Questione inammissibile
    15 giugno 2015

    È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, numeri 1- bis ) e 2), della legge 24 gennaio 1979, n.18, impugnato in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48 Cost., nella parte in cui prevede, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi. Il mero riferimento all'interesse all'accertamento della pienezza del diritto di voto con riguardo alle future consultazioni per l'elezione del Parlamento Europeo, senza alcun'altra indicazione, non può essere considerato motivazione sufficiente né plausibile dell'esistenza dell'interesse ad agire, idonea ai fini dell'ammissibilità dell'azione di legittimità costituzionale. La disposizione impugnata, differentemente dall'ipotesi delle elezioni per il Parlamento Nazionale, non crea alcuna zona franca sottratta al sindacato costituzionale. Ne consegue che le vicende elettorali relative all'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo possono essere sottoposte agli ordinari rimedi giurisdizionali, nel cui ambito può svolgersi ogni accertamento relativo alla tutela del diritto di voto nonché sollevarsi incidentalmente questione di costituzionalità delle norme che lo disciplinano. - Sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, e sul conseguente controllo della sua rilevanza, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 263/1994. - Sul riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione ad agire, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 1/2014, 91/2013, 280/279, 61/2012 e 270/2010. - Sul sindacato di costituzionalità di leggi concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 384/1991 e 226/1976. - Sul difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 200/2014, 50/2007, 173/1994, 124/1968 e 17/1960. Sulla sottrazione del controllo dei risultati elettorali in capo al giudice comune, v., ex plurimis , le citate sentenze 259/2009 e 113/1993.

    Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 48 cost. · Art. 21 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia))

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art21 · fonte su Normattiva