Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale, viene redatto, in quattro esemplari, processo verbale. Uno degli esemplari del verbale deve essere inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale alla segreteria del Parlamento europeo, la quale rilascia ricevuta. Un secondo esemplare deve essere inviato all'Ufficio elettorale nazionale per i provvedimenti di competenza. Il terzo esemplare del verbale e' depositato nella cancelleria della corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale. Il quarto esemplare e' trasmesso alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale.

Testo vigente dal 30 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art23 · fonte su Normattiva