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Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell'articolo 30 e' corrisposto dal capo dell'ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, a L. 50.000 ed a L. 40.000 al lordo delle ritenute di legge. Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura, rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale, ai consiglieri di corte di cassazione ed ai consiglieri di corte d'appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 12 aprile 1984

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art39 · fonte su Normattiva