Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

Art. 16 — Elezione del sindaco e del presidente della provincia Nomina della giunta

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1993 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →

L'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente: "Art. 34 (Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta). - 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo. 3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non puo' essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore. 4. 11 sindaco puo' revocare uno o piu' assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio".

Testo in vigore dal 27 marzo 1993 al 13 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81~art16 · fonte su Normattiva