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La spesa autorizzata con l'articolo 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in quote annue di lire 500 milioni ciascuna a decorrere dall'anno finanziario 1968. Le somme non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-04;5~art3 · fonte del testo