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Per spese relative all'apprestamento dei materiali e per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', nonche' per altri interventi rientranti nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, e' ulteriormente aumentata di lire 2.445.000.000.
Testo in vigore dal 8 agosto 1961 al 22 dicembre 2008
