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Le spese di cui ai precedenti articoli, inscritte negli stati di previsione dei Ministeri competenti per materia per l'esercizio finanziario 1960-61, vengono fronteggiate con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al successivo articolo e con riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 388 e n. 538 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario.
Testo in vigore dal 8 agosto 1961 al 22 dicembre 2008
