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La facolta' di cui all'articolo 20 della legge 19 ottobre 1960, n. 1197, e' estesa ai fondi di lire 1.100.000.000 e di lire 2.700.000.000 inscritti con la presente legge, rispettivamente, ai capitoli n. 390 e n. 535 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Testo in vigore dal 8 agosto 1961 al 22 dicembre 2008
