Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 9.075.500.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a parziale copertura del disavanzo della gestione 1960-61 dell'Amministrazione stessa. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1963. L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Testo in vigore dal 8 agosto 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1961-07-28;705~art24 · fonte del testo