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Per il completamento e la nuova esecuzione di opere di pubblica utilita' in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949, la spesa di lire 2.000.000.000 autorizzata dall'articolo 7 della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, e' elevata a lire 4.000.000.000.

Testo in vigore dal 8 agosto 1961 al 22 dicembre 2008

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