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L'emissione dei nuovi buoni ha luogo entro l'esercizio finanziario 1952-53 a partire dalla data e per la durata da stabilire con decreti del Ministro per il tesoro. Il collocamento e' affidato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-19;2356~art6 · fonte del testo