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Il Ministro per il tesoro e' delegato a stabilire le caratteristiche ed i tagli dei buoni di cui alla presente legge, a determinare i termini e le modalita' di versamento in Tesoreria dei proventi delle sottoscrizioni ed ogni altra condizione e modalita' della loro emissione, ivi inclusi i conguagli di interesse al 5 per cento annuo, attivi e passivi, ed a fissare il limite dell'emissione in relazione ai risultati delle sottoscrizioni, nonche' la data e le modalita' di estrazione e di pagamento dei premi; a stipulare le convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per il collocamento dei titoli, regolandone ogni condizione.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-19;2356~art7 · fonte del testo