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Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fara' fronte per l'esercizio finanziario 1952-53 con una aliquota dei proventi dell'emissione dei buoni poliennali di cui al precedente art. 1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-19;2356~art9 · fonte del testo