Il Ministro per il tesoro stabilira' ogni altra condizione e modalita' della emissione di cui alla presente legge; stabilira' la data e le modalita' di estrazione e di pagamento dei premi; provvedera' alla stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento di eventuali consorzi per il collocamento dei titoli e fissera' le caratteristiche dei titoli provvisori e definitivi. Per agevolare le operazioni relative ai buoni novennali di cui nel presente disegno, il Ministro per il tesoro potra' altresi' disporre l'anticipato pagamento, all'atto della sottoscrizione, della prima cedola semestrale di interessi sui buoni stessi.

Testo vigente dal 4 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-30;1040~art6 · fonte del testo