Tutti gli atti e i documenti relativi, comunque, alle sottoscrizioni di cui alla presente legge, nonche' gli atti relativi alla costituzione di consorzi per il collocamento di nuovi titoli, i conti e la corrispondenza dei consorzi, sono esenti da tassa di registro, di bollo e di concessione governativa. La spedizione dei nuovi titoli di cui alla presente legge alle Sezioni di tesoreria provinciale e quelle delle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia, alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quella da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia e quelle delle filiali della Banca d'Italia agli istituti ed enti consorziali, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali analoga agevolazione si applica per il trasferimento dei titoli presentati in sottoscrizione. Saranno osservate, in ogni caso, le formalita' da stabilirsi dal Ministro per il tesoro di intesa col Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi titoli e' esente da qualsiasi tassa e diritto spettanti all'Erario e ad altri enti. E' del pari esente da tassa di bollo e di concessione governativa la denuncia di smarrimento di titoli provvisori e di ricevute, rilasciati ai sottoscrittori.

Testo vigente dal 4 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-30;1040~art5 · fonte del testo