I buoni del Tesoro novennali 5% a premi, considerati nella presente legge, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico e sono emessi con l'osservanza delle disposizioni che regolano lo stesso Gran Libro, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge. I buoni medesimi, al pari degli altri titoli di debito pubblico, sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali, o, in genere, depositi a garanzia in titoli del debito pubblico o rinvestimenti di capitali in siffatti titoli. I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi alle rendite del debito pubblico. I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data da cui sono pagabili.

Testo vigente dal 14 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-12-14;1325~art6 · fonte del testo