I Buoni del tesoro novennali 5 per cento a premi, considerati nella presente legge sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico. Alla emissione dei buoni medesimi sono applicabili tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge. I buoni stessi sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli di debito pubblico attualmente esistenti e percio', come questi, sono accettati tutte le volte che, per disposizione legislativa o regolamentare, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali, provvisori o definitivi, o in genere depositi a garanzia in titoli del debito pubblico dello Stato o, comunque, rinvestimenti di capitali in siffatti titoli, sia per conto di persone fisiche, sia per conto di enti di qualsiasi natura. I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi relativi concessi alle rendite del debito pubblico. I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla dati da cui seno pagabili. Ai sottoscrittori dei buoni possono essere rilasciati titoli provvisori per i quali e' ammessa la procedura di ammortamento.

Testo vigente dal 4 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-30;1040~art4 · fonte del testo